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Licenza di pesca*
Rilascio licenza di pesca e rinnovo annuale
A far data dall'8 settembre 2005 sono cambiate le procedure per il
conseguimento della licenza di pesca dilettantistica, con l'entrata in vigore del
regolamento attuativo della Legge Regionale 7/2005.
Non occorrono più né fotografie, né marche da bollo perché non viene più
rilasciato il libretto che era valido 6 anni, non esiste più la licenza da 13,00 euro
con la sola canna semplice, l'importo della tassa regionale per esercitare
annualmente la pesca dilettantistica è aumentato da € 23,00 a € 35,00, il n° di
c/c postale 26730507 è sempre lo stesso.
Legge Regionale 7/2005 pubblicata sul B.U.R.T. n° 3 del 12/01/2005
Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°54/R del 22/08/2005,
pubblicato sul B.U.R.T. n° 35 del 24/08/2005.
COSA OCCORRE
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della
tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati angrafici del pescatore,
nonché la causale del versamento.
Per esercitare il diritto di pesca il titolare dovrà esibire ad eventuali richieste
degli agenti la ricevuta di versamento insieme a un documento di identità valido.
Il versamento degli importi richiesti va effettuato sul c/c postale n° 26730507
intestato a "Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l'esercizio della
pesca", indicando la causale del versamento.
Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati
anagrafici del titolare.
COSTI E TIPI DI LICENZA
Sono previsti due tipi di licenza che autorizzano la pesca dilettantistica:
1) di durata annuale al costo di € 35,00 (licenza di tipo B)
2) di durata quindicinale al costo di € 10,00 (licenza di tipo C)
Entrambi autorizzano la pesca con canna semplice, anche munita di mulinello,
con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia.
Un terzo tipo di licenza (tipo D), valevole per una giornata al costo di € 1,00
è riservato a chi, iscritto a gare o manifestazioni sportive, non sia in possesso di
licenza. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a redigere un elenco
recante i dati anagrafici degli interessati, mantenendolo a disposizione degli
agenti. Gli organizzatori sono tenuti inoltre ad effettuare il versamento anche
cumulativo, entro cinque giorni e a darne notizia alla polizia provinciale.
L'elenco, le ricevute dei versamenti e della comunicazione alla polizia
provinciale vengono conservati a termini di legge nelle sedi dei soggetti
organizzatori della manifestazione.
Un quarto tipo di licenza (tipo A), di durata annuale, autorizza la pesca
professionale nonché quella dilettantistica di tipo B e viene rilascita dalla
provincia di residenza del richiedente.
VALIDITA'
Ogni anno il pescatore deve provvedere al versamento della tassa regionale vigente nell'anno.
La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.
Notizie utili
RIMANGONO VALIDE FINO ALLA SCADENZA ANNUALE QUELLE LICENZE
IN CORSO DI VALIDITA' ALL'8/09/2005, data di entrata in vigore del
Regolamentoo di attuazione della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7.
LA LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA NON E' RICHIESTA:
A) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile
del comportamento dei minori negli atti di pesca
B) per la pesca a pagamento negli impianti in acque private o pubbliche.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
A) Da euro 80,00 a euro 480,00 a chi esercita la pesca senza essere munito di
licenza.
B) Euro 30,00 a chi, pur essendo munito della licenza, non è in grado di esibirla,
purchè entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla
provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.
C) Da euro 300,00 a euro 900,00 a chi cagiona danno alla fauna ittica
attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive.